Nel GDPR il Diritto all’Oblio rappresenta uno dei temi centrali, che viene descritto all’articolo 17 come il <<diritto alla cancellazione>>, intesa come la cancellazione dei propri dati personali dal web. La giurisprudenza diritto all’oblio in particolare dichiara che la persona interessata che vuole eliminare i propri dati personali dal web ha il diritto di ottenere da parte del titolare del trattamento, ovvero di colui che detiene le informazioni personali del soggetto, la cancellazione dei “dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali” (diritto all’oblio articolo). Ciò è scritto all’interno del testo del Regolamento europeo diritto all’oblio che mette in evidenza l’importanza del diritto alla riservatezza degli individui. Il diritto alla riservatezza è il diritto all’identità personale, ovvero la possibilità dell’individuo di poter scomparire dal web e quindi di poter eliminare le proprie informazioni da tutti quei siti che le detengono, ecco perché nel GDPR il diritto all’oblio assumerà un’importanza fondamentale. Infatti sono numerosi i diritti per gli interessati (proprietari dei dati) e altrettanti sono gli obblighi per i titolari del trattamento “che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali”.

Emerge così il significato di diritto all’oblio, ovvero il diritto del cittadino di richiedere che i suoi dati personali, i quali sono indicizzati e memorizzati all’interno dei motori di ricerca, vengano rimossi da questi (diritto all’oblio cos’è). Si può esercitare il Diritto all’oblio Internet in virtù della sentenza del 13 maggio 2014 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che diventerà il 25 maggio 2018 ancora più rilevante. Infatti come sottolineato anche dal Garante Privacy il diritto all’oblio diverrà obbligatorio salvo alcuni importanti casi a cui si deve prestare attenzione. In particolare il diritto all’oblio nel GDPR dichiara che non è possibile eliminare i dati personali del soggetto interessato qualora questi siano utili “per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica; a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici”. Infine non è possibile la cancellazione dei dati personali se sono utilizzati “per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria”.

E’ fondamentale che nel GDPR il diritto all’oblio venga trattato e osservato nella maniera più corretta possibile da parte sia del titolare del trattamento, sia da parte dell’interessato, il quale ha il diritto a richiederlo, a meno che non vi siano alcune clausole sopra citate. E’ opportuno soprattutto per i titolari del trattamento verificare la disponibilità della cancellazione, perché sono previste sanzioni amministrative fino a 100 milioni di euro, o fino al 4% del fatturato mondiale annuo per il titolare del trattamento.

Di Grey